VOCE DELLA VALLESINA Settimanale di informazione - Colloqui con lo psicologo - di Federico Cardinali

4 feb 2018

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Domande

L’arte di vivere (1)

È entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Chiamata per brevità legge sul testamento biologico, o biotestamento, o legge sul fine-vita.

Oggi ci diamo un primo sguardo. Con una premessa. Credo sia diritto e dovere di tutti informarsi bene su quanto una legge prevede; poi, sulla base di un’informazione corretta, costruirsi un’opinione. E, se necessario, magari lottare, sul piano politico, perché la propria opinione sia recepita dalla maggioranza. Nel momento però in cui la maggioranza decide in altro modo, è necessario rispettarne le norme. Ciò comporta anche lasciare che altri, che pensano diversamente, diversamente possano agire. Per sé, e per le persone di cui hanno la responsabilità.

 

«La presente legge [...] tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata [...]» (Art. 1).

Il medico deve fornire tutte le informazioni in merito agli effetti di un trattamento. Sia in senso positivo, verso un miglioramento delle condizioni di salute, sia come effetti indesiderati, possibili o addirittura certi. Una volta informato, soltanto io posso decidere se accettare o no quell’intervento cui il medico ritiene, in scienza e coscienza, di sottopormi. Se, ad esempio, in caso di malattia oncologica decidessi di rifiutare o l’intervento chirurgico o la chemio o la radioterapia, nessuno può obbligarmi a tali trattamenti. (Unica eccezione a questa norma è il cosiddetto TSO (trattamento sanitario obbligatorio) che può essere messo in atto quando un disturbo mentale mi rende incapace di valutare il mio stato di salute e le conseguenze di un mio comportamento, che può rendermi pericoloso a me o agli altri).

Viene stabilito anche che in merito ai trattamenti sanitari, diagnostici o terapeutici, che potranno essere o non essere messi in campo per me in caso di bisogno, io possa decidere ora per il momento in cui non fossi in grado di esprimere il mio parere (Art. 4). Tra questi, sono comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali, ritenute trattamenti sanitari perché la loro somministrazione può avvenire solo su prescrizione medica (Art. 1). La legge prevede anche che io possa indicare una persona di mia fiducia, familiare o no, cui delegare ogni decisione nel momento in cui io non fossi in grado di esprimermi.

Naturalmente le DAT possono essere revocate o modificate in ogni momento.

 

Se tutto è così lineare, perché allora tanto allarmismo e tante critiche?

L’obiezione di fondo è che attraverso questa legge si introdurrebbe l’eutanasia o, come dicono altri, il suicidio di stato. Ma non è così. Non è prevista nessuna forma né di suicidio assistito (come avviene in Svizzera, ad esempio: il medico fornisce al malato il farmaco necessario per porre fine alla vita, ma deve essere la persona stessa ad assumerlo, nelle forme in cui è in grado di farlo), né di eutanasia (l’interruzione della vita con un intervento diretto del medico).

Questo, in una sintesi veramente all’osso, è quanto prevede la nuova Legge.

 

Due pensieri ora.

Il primo. Nessuno costringe nessuno a rifiutare trattamenti che vorrebbe ricevere. Se io desidero che tutte le terapie, comprese idratazione e nutrizione artificiale, mi vengano somministrate in ogni momento e in ogni condizione (accettabile sul piano clinico), nessuno può rifiutarmele. Perché, però, dovrei impedire a chi fa riferimento a princìpi e valori diversi dai miei, di poter scegliere diversamente da me? Non è questa, in fondo, una regola fondamentale di ogni vivere democratico?

Il secondo. C’è da riflettere su una possibile distonia sulla percezione del mio stato nel momento in cui formulo le DAT (= oggi) e quella che avrò o potrò avere quando le mie condizioni di vita saranno completamente altre (= quando sarò in pericolo di vita). Ricordo bene un mio amico, medico, che aveva sempre chiesto di essere tutelato dall’eventualità di venir sottoposto a trattamenti sanitari invasivi e indesiderati. Trovandosi poi in condizioni molto gravi, lui stesso ha fatto capire che desiderava per sé qualunque trattamento, anche invasivo, pur di continuare a vivere. È davvero misteriosa la nostra mente. E richiede tanto, tantissimo rispetto.

 

Per salutarci chiudo con parole del pastore Alessandro Spanu, membro della Commissione bioetica delle chiese battiste, metodiste e valdesi: «Vedere riconosciute per legge le proprie disposizioni su come affrontare il morire e la morte significa vedere riconosciuta quell’arte tutta cristiana che è l’arte di morire». Che è poi, secondo me, l’altra faccia dell’arte di vivere.

 

(1. continua)