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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del
Ministero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente lordinamento della professione
di psicologo;
VISTO larticolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare larticolo 17, comma 96,
lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il
riconoscimento degli istituti di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio
1989, n. 56 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nelladunanza
dell8 aprile 1998;
SENTITO il Ministero della Sanità;
SENTITO il Consiglio Nazionale dellOrdine degli Psicologi;
SENTITA la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 1998;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dellarticolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.23.32 del
9.11.1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Titolo I: Procedure di riconoscimento degli Istituti
Titolo II: Ordinamento dei corsi di specializzazione
Titolo III: Disposizioni finali e transitorie |
TITOLO I
PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ISTITUTI
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento
degli Istituti i quali, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 3 della legge
18 febbraio 1989 n. 56, intendono richiedere il riconoscimento per listituzione e
lattivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno
quadriennale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica; b) per Ministero, il Ministero delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per lautonomia universitaria e gli studenti, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996 n. 522, articolo 3, comma
1, lettera a) e comma 2; d) per legge, la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
e) per Istituti di cui allarticolo 3 della legge, i soggetti pubblici e privati,
quest'ultimi costituiti ed ordinati ai sensi del codice civile, aventi come finalità la
istituzione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini dei cui alla legge
stessa; f) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui allarticolo 3;
g) per Osservatorio, lOsservatorio per la valutazione del sistema universitario
italiano di cui allarticolo 5, comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 2
(Istanza di riconoscimento)
1. Gli Istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l'attivazione di corsi di
specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'articolo 3 della legge, devono
produrre apposita istanza al Ministero, secondo modalità a tale fine stabilite con
apposita ordinanza. Sono consentite integrazioni dell'istanza stessa ove il procedimento
di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Per i fini di cui al precedente comma, gli Istituti devono presentare l'ordinamento, la
documentazione relativa alla validità del proprio indirizzo metodologico e
teorico-culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la
documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o
servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le
persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'Istituto, nonché dimostrare la
disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e
attrezzature, necessarie allefficace svolgimento dei corsi. Il requisito relativo
all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorché queste siano
condizionate all'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento
trasmette contestualmente alla Commissione e allOsservatorio copia della stessa e
della relativa documentazione.
4. Entro i successivi 90 giorni, la Commissione formula motivato parere in ordine alla
corrispondenza dellordinamento didattico degli istituti a quello previsto agli
articoli da 7 a 12 del presente regolamento. Entro il medesimo termine lOsservatorio
formula una motivata valutazione tecnica circa la congruità delle strutture ed
attrezzature e delle risorse di personale docente.
5. Il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del direttore del
dipartimento, sulla base dei conformi pareri formulati dalla Commissione e
dallOsservatorio, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.
6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini di cui ai commi 4 e 5
possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori 60
giorni con provvedimento motivato da comunicare all'Istituto istante.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento idoneamente motivato, è adottato con le
stesse modalità di cui al comma 5.
8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Articolo 3
(Commissione tecnico-consultiva)
1. Con decreto del Ministro è costituita una commissione tecnico-consultiva con il
compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneità degli istituti per la
istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.
2. La Commissione è composta da non più di sedici membri scientificamente qualificati
nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di
specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa
di dieci nominativi designati dal Consiglio Universitario Nazionale tra docenti
universitari afferenti alle aree di cui allarticolo 8, comma 3; sei tra due rose di
cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio Nazionale dellordine degli
psicologi e dalla Federazione Nazionale dellordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il
Presidente.
3. La Commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere
confermati una sola volta.
4. Ai lavori della Commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del
Ministero ed uno del Ministero della sanità, scelti tra il personale in servizio con
qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio Nazionale
dellOrdine degli Psicologi e un rappresentante della Federazione Nazionale
dellordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
5. Allatto dellinsediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei
componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di
pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad
audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una
segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1.
7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della
Commissione potranno partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da
trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente.
8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di
organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti
che abbiano prodotto istanza ai sensi dellarticolo 2. I membri della Commissione
stessa non possono avere comunque cointeressenze negli Istituti. E' consentita
l'assunzione di incarichi di docenza presso gli Istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da
parte del componente la Commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori
istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'Istituto presso il quale sono
stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è
attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione
stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma
5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Articolo 4
(Effetti del riconoscimento)
1. Il provvedimento di riconoscimento di cui allarticolo 2, abilita l'Istituto
istante ad istituire ed attivare, successivamente alla data della sua emanazione, corsi di
specializzazione in psicoterapia nella sede indicata nel provvedimento stesso secondo il
modello formativo adottato. Il provvedimento determina il numero massimo degli allievi
ammessi a ciascun ciclo formativo.
2. Gli Istituti riconosciuti ai sensi del precedente comma sono tenuti a costituire un
Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non
insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il Comitato
presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e
didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno
successivo, che viene trasmessa alla Commissione.
3. Ai fini dellaccertamento della permanenza dei requisiti di idoneità di cui
allarticolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione,
verifiche ispettive a campione, con cadenza almeno quadriennale, presso gli Istituti.
4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneità, può essere
adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del
riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca è
comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il
decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 5
(Reiterazione dell'istanza)
1. Gli Istituti cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza
nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di
inammissibilità, elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo
provvedimento di inammissibilità è adottato, previo parere della Commissione.
2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione, in
duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di
regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive
integrazioni e modificazioni.
Articolo 6
(Accesso agli atti del procedimento)
1. Ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti di cui
agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del
procedimento in possesso del Ministero.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Articolo 7
(Finalità dei corsi e criteri di ammissione)
1. Per i fini di cui allarticolo 3 della legge i corsi attivati presso gli
Istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea
allesercizio dellattività psicoterapeutica, individuale e/o di gruppo,
secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico
nazionale e internazionale.
2. Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia,
iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché
conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione
utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.
3. I competenti organi dell'istituto determinano, entro il limite di cui all'articolo 4,
comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle
strutture didattico-formative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in
rapporto al modello formativo adottato.
4. Le modalità ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento
adottato dai competenti organi dell'istituto.
5. Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel
regolamento dell'istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione
attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'articolo 14.
Articolo 8
(Caratteristiche della formazione)
1. I corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.
2. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica dovrà
essere non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi
pubblici o privati accreditati, in cui l'allievo possa confrontare la specificità del
proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire
esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
3. L'insegnamento teorico dovrà contemplare:
a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia
e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali
indirizzi psicoterapeutici;
b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito
dall'istituto.
4. La formazione pratica dovrà comprendere:
a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto;
formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle
psicoterapie attuate dagli allievi durante il training;
b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi
pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo
metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.
Articolo 9
(Formazione teorica)
1. L'ordinamento didattico dell'istituto è adottato dal competente organo
dellistituto stesso in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle
disposizioni di cui al presente titolo.
2. Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono
individuati dal Consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui
allarticolo 8, comma 3.
Articolo 10
(Esami)
1. Il Consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione,
che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per
sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa lattività finalizzata,
attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate
competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente
psicoterapeutica.
2. Il Consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalità degli esami annuali e della
prova finale per il conseguimento del titolo.
Articolo 11
(Docenza nei corsi)
1. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività
psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e
straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata
esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel
regolamento dellistituto di cui all'articolo 7, comma 4.
Articolo 12
(Diploma finale)
1. Al termine del corso viene rilasciato allallievo il diploma legittimante
lesercizio dellattività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive
sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica
mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati
con supervisione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13
(Adeguamento degli ordinamenti)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Istituti
già riconosciuti per i fini di cui allarticolo 3 della legge adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facoltà degli
studenti già iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo
ordinamento è comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica, da parte della
Commissione, della conformità dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 3 e 4.
Articolo 14
(Procedimenti in corso)
1. In sede .di prima applicazione del presente regolamento, la Commissione procede in
via prioritaria alla valutazione delle istanze di riconoscimento già presentate al
Ministero alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché delle
comunicazioni di cui all'articolo 13. A tal fine, in deroga a quanto previsto
dallarticolo 2, comma 1, gli Istituti interessati, entro 180 giorni
dallentrata in vigore del presente regolamento, possono integrare e modificare
listanza già trasmessa e la relativa documentazione per i fini di cui allo stesso
articolo 2, comma 3 e 4, con le modalità previste dallarticolo 5, comma 2.
Articolo 15
(Termini procedimentali)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre diciotto mesi
dallentrata in vigore del medesimo, i termini di cui allarticolo 2, commi 3 e
4, sono rispettivamente stabiliti in 90 e 270 giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 novembre 1998
IL MINISTRO
f.to ZECCHINO
Corso
di Formazione in Psicoterapia 


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