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Art. 1.
(Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 291 del codice
di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può
chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure
patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare
sia successivamente revocata».
2. Dopo l’articolo 282 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). – 1. Con il
provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive
all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di
non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del
giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere
determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora
sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa
o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato
di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo
caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre
limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta
del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto
delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario,
che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del
datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a
lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei
figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza
prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero
altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui
al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni
dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
6. Qualora si proceda per
uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies
e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o
del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dall’articolo 280».
Art. 2
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del
libro primo del codice civile è inserito il seguente:
«Titolo
IX-bis
ORDINI
DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art.
342-bis
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o
morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il
giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile
d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più
dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.
Art.
342-ter
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui
all’articolo 342-bis il
giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente
che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì,
ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio
della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi
congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di
istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove
occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano
come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o
di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente
all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato,
detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi
di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello
stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere
prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per
il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina
le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in
ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad
emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi
compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario».
Art. 3
(Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del
Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito
il seguente:
«CAPO
V-bis
DEGLI
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art.
736-bis
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari)
Nei casi di cui
all’articolo 342-bis del
codice civile, l’istanza si propone, anche dalla parte
personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in
composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice
a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della
polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul
patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto
motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove
occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine
di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti
a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando
all’istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice
conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta
l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo
comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione
precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso
reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma
dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività
dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto
motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto
dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
Art. 4
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1. Nell’articolo 92,
primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti
cautelari,» sono inserite le seguenti: «per l’adozione di ordini
di protezione contro gli abusi familiari,».
Art. 5
(Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le norme di cui alla
presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in
cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente
del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei
confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge
o dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal componente
del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta
pregiudizievole.
Art. 6
(Sanzione penale)
1. Chiunque elude
l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter
del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto
nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel
procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo
comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del
medesimo articolo 388 del codice penale.
Art. 7
(Disposizioni fiscali)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti
relativi all’azione civile contro la violenza nelle relazioni
familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti
a ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto
dal comma 3 dell’articolo 282-bis
del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo
342-ter del codice civile,
sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta,
dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè
dall’obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni.
Art. 8
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli
articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la
condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei
confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale
ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di
comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista
dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero,
rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni
contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice
di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere
assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 342-ter
del codice civile.
2. L’ordine di protezione adottato ai sensi
degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente
pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso
dal coniuge istante o nei suoi confronti, l’ordinanza contenente
provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente,
dall’articolo 708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni.
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