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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente Legge:
Art. 1
Obbligo del segreto professionale
1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito
con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto
professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro
professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o
privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e
200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste
dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre
norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto
compatibili.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

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