Art. 1 (Finalità)
1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come
riconosciuta dalla costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale
per lo sviluppo della persona e della vita sociale.
Art. 2
(Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia)
1. Per le finalità di cui allarticolo 1, la Regione assegna
finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie:
a) per la nascita o per ladozione di figli;
b) per lassistenza integrativa nellambito familiare a propri componenti non
autosufficienti o con problematiche di salute mentale;
c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario;
d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in
stato di gravidanza e alle ragazze madri;
f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di
maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari,
attraverso anche listituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di
rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti
alla minaccia di ogni forma di violenza o che labbiano subita;
g) per altri interventi di sostegno alla famiglia.
2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per:
a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici
domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo
nellambito della stessa;
b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici.
Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dallentrata in vigore
della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina:
a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui allarticolo
2;
b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per laccesso ai contributi.
2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai
Comuni di residenza:
a) per lanno 1998 entro il 31 ottobre;
b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio.
3. La Giunta regionale approva:
a) per lanno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai
Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre;
b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai
Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile.
Art. 4
(Consulta regionale per la famiglia)
1. E istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo
propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.
2. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone
gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi, seminari e convegni;
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti lambito
familiare;
c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale
e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla
qualità della vita familiare.
3. La Consulta è costituita da:
a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti
nellambito della sfera delle politiche familiari;
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione
dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di
servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie:
c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di
volontariato iscritte nei registri regionali;
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni e uno delle province che abbiano delegato ad
uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e allattuazione
delle politiche familiari, designati rispettivamente dallANCI e dallUPI;
e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari opportunità tra uomo e
donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9;
f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche;
g) un rappresentante del coordinamento regionale per lhandicap di cui alla l.r. 4
giugno 1996, n. 18;
h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane;
i) un rappresentate designato dalle strutture pubbliche di intervento in favore della
persona, della coppia e della famiglia.
4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio
regionale competente o suo delegato.
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale
competente.
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino
alla scadenza della legislatura.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso
delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dallart. 4 della l.r.
2 agosto 1994, n. 20, così come modificata dallarticolo 1 della l.r. 4 luglio 1994,
n. 23.
Art. 5
(Norme transitorie)
1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre
1997 ai sensi della l.r. 2 giugno 1992, n. 22 così come modificata dalla l.r. 28 marzo
1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi e per le attività previsti
dallarticolo 2 della presente legge è autorizzata:
a) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni;
b) per gli anni successivi lentità della spesa sarà stabilita con la legge di
approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Per la concessione dei contributi di cui allarticolo 5, è autorizzata per
lanno 1998 la spesa di lire 2.500 milioni.
3. Alla copertura dellonere derivante si provvede:
a) per lanno 1998 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del
capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno 1998,
quanto a lire 2.500 milioni, partita n. 15 dellelenco n. 1; quanto a lire 1.500
milioni, partita n. 2 dellelenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 5
dellelenco n.1;
b) per lanno 1999 mediante utilizzazione di quota parte della proiezione pluriennale
dello stanziamento del capitolo 5100101, partita n. 15 dellelenco n. 1 per lire
2.500 milioni; partita n. 5 dellelenco n. 1 per lire 500 milioni;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle maggiori entrate
tributarie.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei
capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione
della spesa del bilancio per lanno 1998 con la denominazione Spese per la
concessione dei contributi di cui alla l.r. 22/1992, anno 1997 con gli stanziamenti
di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni e con la denominazione Fondo per il
sostegno finanziario alla famiglia con gli stanziamenti di competenza e di cassa di
lire 3.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di
spesa.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per lanno 1998 sono ridotti di lire 5.500
milioni.
Data ad Ancona, addì 10 agosto 1998
Il Presidente
(Vito DAmbrosio)
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