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N.B.
Nel testo che segue sono evidenziate con carattere grassetto
le modifiche rispetto alla legge originale del
1996.
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 1bis - Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in situazione
di handicap. Composizione
Art. 1 ter - Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Funzioni
Art. 1 quater - Coordinamento provinciali per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Composizione
Art. 1 quinquies - Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Funzioni
Art. 2 - Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione
di handicap. Composizione
Art. 3 - Coordinamento regionale per la tutela delle persone in situazione
di handicap. Funzioni
Art. 4 - (abrogato)
Art. 5 - Centro regionale di ricerca e documentazione handicap
Art. 6 - Consulta regionale per l'handicap
Art. 7 - Accordi di programma
Art. 8 - Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Art. 9 - Unità multidisciplinari
Art. 10 - Unità multidisciplinare dell'età evolutiva
Art. 11 - Unità multidisciplinare dell'età adulta
Art. 12 - Integrazione sociale
Art. 13 - Centri socio-educativi
Art. 13 bis - Strutture residenziali
Art. 14 - Integrazione scolastica
Art. 15 - Formazione professionale
Art. 16 - Integrazione lavorativa
Art. 17 - Tirocini e borse-lavoro
Art. 18-19 - (abrogato)
Art. 20 - Barriere di comunicazione
Art. 22-25 - (abrogati)
Art. 26 - Modalità di accesso ai contributi regionali
Art. 27 - Progetti a gestione integrata
Art. 28 - (abrogato)
Art. 29 - Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in
situazione di handicap e norme finanziarie
Art. 30 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione considera di valore preminente tutte
le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone
in situazione di handicap, cosi' come definite dall'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a
favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;
b) integrazione sociale;
c) integrazione scolastica e formazione professionale;
d) inserimento lavorativo;
e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo
inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi
rivolti alla partecipazione alle attività sociali e ricreative;
f) informazione.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione
con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato
sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che
svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di
solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di
handicap ivi comprese le associazioni di cui agli articoli 1 e
2 della l.r. 30 aprile 1985, n. 24.
Art. 1 bis
(Coordinamento d'ambito per la tutela delle
persone in situazione di handicap. Composizione)
1. All'interno di ciascun ambito territoriale,
definito in attuazione del "Piano regionale per un sistema
integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002", è
istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche
per l'handicap di ciascun comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del
Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la
composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.
3. Il Coordinamento si dota di un regolamento per il suo
funzionamento e nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si
raccorda stabilmente con il "Coordinatore della rete dei servizi
dell'ambito territoriale" previsto dal Piano regionale per un
sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002".
Art. 1 ter
(Coordinamento d'ambito per la tutela delle
persone in situazione di handicap. Funzioni)
1. Il Coordinamento ha il compito di:
a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni
che vengono attivati a favore di persone in situazione di handicap,
con priorità per l'handicap gravissimo;
b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di
competenza alle situazioni di bisogno;
c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione
scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie.
In particolare per favorire:
1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in situazione di
handicap per l'intero percorso scolastico;
2) le pari opportunità di istruzione;
3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento
lavorativo;
d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di
intervento;
e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di
intervento;
f) trasmettere una relazione annuale complessiva al
"Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito
territoriale" ed al proprio Coordinamento provinciale, circa
l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;
g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura
del "Piano territoriale", di cui al "Piano regionale
per un sistema integrato di interventi e servizi sociali
2000/2002".
Art. 1 quater
(Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in
situazione di handicap. Composizione)
l. Sono istituiti presso le Province i Coordinamenti
provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap.
2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:
a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale,
o suo delegato, che lo presiede;
b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;
c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi
del lavoro della provincia o suo delegato;
d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;
e) i responsabili dei Centri per l'impiego;
f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero
della pubblica istruzione territorialmente competente o suo
delegato;
g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e
provinciale (GLIP) o suo delegato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative;
i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle
organizzazioni del privato sociale;
l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2
della l.r. 24/1985, operanti rispettivamente nel settore dell'handicap
fisico, intellettivo e sensoriale;
m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.
3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è
costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello
stesso, rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine
del loro mandato politico.
4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue
funzioni, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti
esterni esperti in materia di handicap.
5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale
non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di
ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese
sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 1 quinquies
(Coordinamento provinciale per la tutela
delle persone in situazione di handicap. Funzioni)
l. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le
seguenti funzioni:
a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio
provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i
coordinamenti d'ambito;
b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in
collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private,
ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la
programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;
c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti
d'ambito di cui all'articolo 1 ter, comma 1, lettera f) e le
trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia
territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento
regionale;
d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali
l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli
operatori del settore dell'handicap dipendenti di enti locali, di AUSL
e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del
privato sociale;
e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate
all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;
f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore
dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone
in situazione di handicap, anche attraverso i rappresentanti designati
dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui
all'articolo 24 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il
Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti
relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in
situazione di handicap.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento
provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione
provinciale.
Art. 2
(Coordinamento regionale per la tutela delle persone in
situazione di handicap.
Composizione)
l. E' istituito il Coordinamento regionale per la
tutela delle persone in situazione di handicap, composto da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un
Consigliere regionale suo delegato;
b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo
delegato;
c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;
d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi
del lavoro della Regione o suo delegato;
e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo
delegato;
f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;
g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni
Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di
handicap, designato dai Rappresentanti d'ambito;
h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL)
o suo delegato;
i) il rappresentante del GLIP di ogni Coordinamento provinciale;
l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2
della l.r. n. 24/1985 operanti rispettivamente nel settore
dell'handicap fisico, intellettivo e sensoriale, designati dalla
Consulta di cui all'articolo 6;
n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali
confederali maggiormente rappresentative;
o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I
componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono
sostituiti al termine del loro mandato politico.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti
esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella
misura e secondo le modalità di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti
si avvale delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a
disposizione del Coordinamento stesso la sede e le attrezzature
necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale di
conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università,
istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato
sociale.
5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un
dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che
funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla
segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta
regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti
di adeguata esperienza in materia di handicap.
Art. 3
(Coordinamento regionale per la tutela delle persone in
situazione di handicap.
Funzioni)
1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle
persone in situazione di handicap svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la
promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per
l'handicap nel territorio regionale;
b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di
ripartizione dei fondi regionali;
c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;
d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale
del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste
dall'articolo 6, comma 2, lettera h) della legge 5 febbraio 1992, n.
104 il percorso socio evolutivo del soggetto in situazione di
handicap;
e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel
territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e
aggiornamento per gli operatori del settore dell'handicap dipendenti
degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle
organizzazioni del privato sociale;
f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di
programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei
soggetti in situazione di handicap;
g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti
provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli
interventi previsti dalla presente legge;
h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere
innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;
i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i
Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della
Consulta regionale per l'handicap di cui all'articolo 6;
l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui
all'articolo 7.
Art. 4
Abrogato
Art. 5
(Centro regionale di ricerca e documentazione
handicap)
l. La Regione istituisce il Centro regionale di
ricerca e documentazione handicap, con compiti anche di
sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire
l'integrazione delle persone in situazione di handicap.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di
strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema
informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale
per le politiche sociali.
Art. 6
(Consulta regionale per l'handicap)
1. E' istituita la Consulta regionale per
l'handicap.
2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni
riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985.
3. La Consulta regionale per l'handicap esercita le seguenti funzioni:
a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il
servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle
associazioni che operano nel settore dell'handicap presenti nel
territorio regionale;
b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la
tutela dei diritti della persona in situazione di handicap;
c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle
associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 24/1985 facenti
parte dei Coordinamenti d'ambito;
d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 2.
4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine
gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.
5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il
funzionamento e l'organizzazione interna.
Art. 7
(Accordi di programma)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro pluriennali
relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario
tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi
scolastici e relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e
strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione
sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per
l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal
Coordinamento regionale di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento
regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra
associazioni, enti e organizzazioni operanti nel settore privato
sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed
educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico consultivo
previsto dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
Art. 8
(Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)
1. Il Consiglio regionale, con regolamento,
conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la
prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la
riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi
attraverso i competenti servizi dell'area materno-infantile, i presidi
ospedalieri e sanitari territoriali.
Art. 9
(Unità multidisciplinari)
1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità
multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di
handicap appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri
interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non
superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti
stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e
fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli
universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri
interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista
dal comma 2 e si raccordano funzionalmente con le unità
multidisciplinari dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico
dei soggetti.
3 bis. Le UMEE in collaborazione con le unità multidisciplinari
dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola
dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di
integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità
delle persone in situazione di handicap.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità
multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di
distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11
ciascuna AUSL istituisce nel proprio ambito una o più Unità
multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla
configurazione del territorio.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari
programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori
usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di
operatori esterni formati.
6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare
competente i criteri per la costituzione e per la dotazione di
personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la
collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4
della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo
1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento
dell'handicap valido per tutto il territorio regionale.
Art.10
(Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva
è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un
pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della
riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti,
musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata.
All'interno dell'Unita multidisciplinare è individuato un
coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in
situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi
funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per
l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano
educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento
sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione
della persona in situazione di handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere
sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista
clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di
apprendimento.
Art.11
(Unità multidisciplinare dell'età adulta)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è
composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un
assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come
fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o
più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o
progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un
coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua
interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti
di vita della persona in situazione di handicap.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti
funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva
per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire
incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I
risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto,
insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento
attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla
sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli
operatori interessati;
b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter
diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le
esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di
monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato
alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato,
le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione
del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età
evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti,
le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter cosi'
elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione
con gli operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare
dell'età evolutiva al fine di mediare il contano con la famiglia e
con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto
per ogni singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o
per gruppi specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa,
con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici
provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti
locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più
opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in
situazione di handicap nelle strutture produttive private e pubbliche;
h) ..... (soppressa)
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di
confine;
l) ..... (soppressa).
Art.12
(Integrazione sociale)
1. Allo scopo di favorire la permanenza della
persona in situazione di handicap nel proprio nucleo familiare e
nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai
comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base
degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per:
a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed
educativa, prioritariamente rivolto a persone in situazione di
handicap gravissimo in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 162;
b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio
educativi per persone in situazione di handicap;
c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per
persone in situazione di handicap;
d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture
residenziali, anche temporanee, per persone in situazione di handicap
grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13 bis;
e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle
persone in situazione di handicap che non possono utilizzare i mezzi
pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei
per assicurare il trasporto;
f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle
finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la
presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel
territorio marchigiano.
Art. 13
(Centri socio-educativi)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia
personale e il processo di integrazione sociale delle persone in
situazione di handicap grave che hanno terminato il percorso
scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il
funzionamento di strutture diurne.
1 bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali
integrati aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di
accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e
socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di
autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire
percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto
all'inserimento lavorativo.
1 ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri
socio-educativi sono disciplinati dalla Regione.
2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per
garantire forme di residenzialità per le persone in situazione di
handicap che si trovino senza sostegno familiare.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei Comuni
singoli o associati e delle Comunità montane per la gestione dei
Centri socio-educativi.
4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con
personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso
convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri
socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:
a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore
che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti
all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza
almeno quinquennale nel campo dell'handicap:
b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media
superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti
all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di
un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
c) eventuali operatori di laboratorio con preferenza per quelli
che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti
all'educazione dei soggetti in situazione di handicap o posseggono
un'esperienza almeno triennale nel campo dell'handicap;
d) personale ausiliario;
e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze
dell'utenza e alla tipologia del Centro.
Art. 13 bis
(Strutture residenziali)
l. La Regione concorre al finanziamento in favore
degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di strutture
residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in situazione
di handicap grave, prive del sostegno familiare a carattere
permanente, temporaneo e di emergenza.
Art.14
(Integrazione scolastica)
1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in
attuazione del d.p.r. 24 febbraio 1994 e vigila sugli adempimenti
delle stesse, che:
a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'UMEE
all'individuazione e all'acquisizione della documentazione nonché
alla compilazione della diagnosi funzionale;
b) garantiscono l'elaborazione congiunta del profilo
dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la
collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e
condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap.
2. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il
funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze
dei bambini in situazione di handicap, provvedendo all'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori e assistenti
specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la
socializzazione.
3. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali
in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività
di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la
comunicazione della persona in situazione di handicap ai sensi
dell'articolo 13 della legge 104/1992.
3 bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti
integrati tra enti locali, scuola superiore e aziende per
l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio
dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro.
4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142 e
successive modificazioni con le Istituzioni scolastiche al
fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti
con handicap secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16
della legge 104/1992 e con le modalità previste dal d.m. pubblica
istruzione 5 febbraio 1992.
Art. 15
(Formazione professionale)
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo
17 della legge 104/1992 e dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16,
l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in
relazione alle diverse capacita e ai bisogni dei portatori di handicap
attestati dalle Unità multidisciplinari dell'età adulta nel piano
educativo individualizzato, e finalizzato a:
a) l'integrazione dei soggetti con handicap nei progetti formativi di
base;
b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella
formazione di base ordinariaria;
c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in
relazione alla gravità dell'handicap;
d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e
formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati
all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro.
2 A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia
di formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di
cui all'articolo 4, fornisce il personale qualificato per gli
interventi formativi con adeguate competenze per l'handicap ed il
sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie.
3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di
percorsi formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli
interventi di formazione professionale previste all'articolo 4 della
l.r. 26 marzo 1990, n. 16 con riferimento al piano triennale delle
politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998.
4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati
possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in
materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità
montane, AUSL e organizzazioni del settore privato sociale secondo
criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la
collocazione dei percorsi formativi nei centri di
riabilitazione e nei centri educativi diurni.
5. Le Province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano
i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse
attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3
dell'articolo 17 della legge 104/1992.
6. Agli allievi che abbiano partecipato alle attività formative
di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza
e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utile ai
fini del collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Art. 16
(Integrazione lavorativa)
l. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa
vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in
situazione di handicap, la Regione, tramite i Comuni singoli ed
associati e le Comunità montane:
a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali
obbligatori a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per
cento del loro importo alle imprese che hanno assunto persone in
situazione di handicap intellettivo da più di otto anni usufruendo
degli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) della
legge 68/1999;
b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che
comprendono anche le tecnologie per il telelavoro in favore di persone
in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale che
svolgono attività in proprio;
c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica
e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di
quanto già previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge
68/1999 e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in
situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale.
2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b)
non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese
per assunzioni a tempo indeterminato.
3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali,
centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
lavorativo di persone in situazione di handicap.
Art. 17
(Tirocini e borse-lavoro)
l. La Regione concorre al finanziamento in favore di
Province, Comuni singoli o associati e di Comunità montane di
tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e
all'integrazione sociale e professionale della persona in situazione
di handicap presso enti pubblici e privati.
2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai Comuni singoli o
associati e dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità
multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito
per la tutela delle persone in situazione di handicap.
Art. 18
Abrogato
Art.19
Abrogato
Art. 20
(Barriere di comunicazione)
1. La Regione contribuisce al finanziamento dei
progetti presentati dagli enti locali per l'eliminazione delle
barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo e
con problemi di linguaggio e di comunicabilità.
2. La Regione, inoltre, contribuisce al
finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a
prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al
comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e
organizzazioni di volontariato.
Art. 21
(Ausili tecnici)
1. La Regione concorre alle spese sostenute da
privati cittadini per:
a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto
di proprietà;
b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per
il trasporto di persone in situazione di handicap fisico gravissimo;
c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle
barriere di comunicazione con riferimento a persone in situazione di
handicap sensoriale e/o con problemi di comunicazione.
Art. 22
Abrogato
Art. 23
Abrogato
Art. 24
Abrogato
Art. 25
Abrogato
Art. 26
(Modalità di accesso ai contributi regionali)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, da presentarsi entro il 30 aprile sentito il Coordinamento
regionale di cui all'articolo 2, approva, entro il 30 giugno, i
criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale,
degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità
di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del
Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni
dalla richiesta.
2. I Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le
Province, per gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla
Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 30 novembre
dell'anno successivo, un piano che raccolga tutti gli interventi che
gli enti locali intendono realizzare in forma singola o associata,
nonché le modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno
finanziario assunto per il coofinanziamento degli interventi proposti.
3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite
dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
4. ..... (soppresso)
5. ..... (soppresso)
Art. 27
(Progetti a gestione integrata)
1. La Regione concorre al finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge presentati dai soggetti di
cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra
Province, Comuni singoli o associati, Comunità montane, Ausl e
privato sociale.
Art. 28
Abrogato
Art. 29
(Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone
in situazione di handicap e disposizioni
finanziarie)
1. Per il conseguimento delle finalità della
presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito
fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore
delle persone in situazione di handicap".
2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione
di bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri
della Regione.
3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al
finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di
ricerca e documentazione handicap e quale coofinanziamento alle
Province delle spese per il funzionamento dei coordinamenti
provinciali per la tutela delle persone in situazione di handicap e
dei coordinamenti d'ambito.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal
comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del
bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente denominazione
"Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in
situazione di handicap".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3
si provvede per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai
fini del bilancio pluriennale 2000/2002 del capitolo 1340128; per gli
anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 30
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.

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