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Art. 1
(Rinvio dell'esecuzione della
pena)
1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 146. – (Rinvio
obbligatorio dell'esecuzione della pena). – L'esecuzione di una
pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età
inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi
dell'articolo 286-bis, comma
2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia
particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di
salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la
persona si trova in una fase della malattia cosí avanzata da non
rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento
non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe,
se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi
dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene
abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di
gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi".
2. L'articolo 147, primo comma, numero 3), del
codice penale è sostituito dal seguente:
"3) se una pena
restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei
confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".
3. L'articolo 147, terzo comma, del codice
penale, è sostituito dal seguente:
"Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento
è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà
sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio
muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla
madre".
4. All'articolo 147 del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato
o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti".
Art. 2
(Modifiche all'articolo 211-bis
del codice penale in materia di ricovero coatto)
1. All'articolo 211-bis
del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti
dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza
contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo
che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il
giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo
di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della
persona".
Art. 3
(Detenzione domiciliare
speciale)
1. Dopo l'articolo 47-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 47-quinquies. –
(Detenzione domiciliare speciale). – 1. Quando non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 47-ter,
le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci,
se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori
delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i
figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di
cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla
assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena
ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all'ergastolo.
2. Per la condannata nei cui
confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere
grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura
e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione
domiciliare speciale.
3. Il tribunale di
sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa
le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo
284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di
tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio
domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate
dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si
svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della
scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni
che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale
controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà
di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la
sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce
periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del
soggetto.
6. La detenzione domiciliare
speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla
legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare
speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la
madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al
padre.
8. Al compimento del decimo
anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla
detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del
beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della
semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione
all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis,
tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della
misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi
del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della
pena residua".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al
comma 5 dell'articolo 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non possono derivare maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 4
(Allontanamento dal domicilio)
1. Dopo l'articolo 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3
della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 47-sexies. –
(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). — 1.
La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale
che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo,
per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della
misura.
2. Se l'assenza si protrae
per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo
385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il
delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata
concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies,
comma 7".
Art. 5
(Assistenza all'esterno dei
figli minori)
1. Dopo l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. –
(Assistenza all'esterno dei figli minori). — 1. Le condannate e
le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza
all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle
condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le
disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo
21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza
all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al
padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è
modo di affidare la prole ad altri che al padre".
Art. 6
(Limiti di applicabilità)
1. I benefíci di cui alla presente legge non si
applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà
sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile.
2. Nel caso che la decadenza intervenga nel corso
dell'esecuzione della misura, questa è immediatamente revocata.
Art. 7
(Sospensione delle pene
accessorie)
1. L'applicazione di uno dei benefici previsti
dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è
applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla
potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione
dell'esercizio della potestà dei genitori.
Art. 8
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 51-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o della detenzione
domiciliare" sono inserite le seguenti: "o della detenzione
domiciliare speciale" e le parole: "o al comma 1
dell'articolo 47-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o
ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies".
2. All'articolo 51-ter,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "o di detenzione domiciliare"
sono inserite le seguenti: "o di detenzione domiciliare
speciale".
3. All'articolo 70, comma 1, della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"la detenzione domiciliare," sono inserite le seguenti:
"la detenzione domiciliare speciale,".
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