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Art.
1
1. Il capo I
del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530,539, 541, 542 e 543
del codice penale sono abrogati.
Art.
2
1. Nella
Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies
introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge
Art.
3
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é
inserito il seguente:
"art.609-bis (violenza sessuale). - chiunque, con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti
sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non
eccedente i due terzi".
Art.
4
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.609-ter (circostanze aggravanti). - la pena é della
reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis
sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della
salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà
personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della
quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
tutore.
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é
commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
dieci".
Art.
5
1. Dopo
l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla
pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona
che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra
persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia
compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non
é superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
Art.
6
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale,
introdotto dall'articolo 5 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.690-quinquies (corruzione di minorenne). - chiunque compie
atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al
fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni".
Art.
7
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa).
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni
quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo
609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa,
l'ignoranza dell'età della persona offesa".
Art.8
1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale,
introdotto dall'articolo 7 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della
persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per
la proposizione della querela é di sei mesi.
La querela proposta é irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti
di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni
quattordici;
2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui
convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é
affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia;
3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio;
5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo
609-quater, ultimo comma".
Art. 9
1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale,
introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, é inserito
il seguente:
" art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza
sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più
persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo
609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la
reclusione da sei a dodici anni.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 609-ter.
La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
Art. 10
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale,
introdotto dall'articolo 9 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la
condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di
genitore é elemento costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela
ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla
successione della persona offesa".
Art. 11
1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale,
introdotto dall'articolo 10 della presente legge, é inserito il
seguente:
"art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni).
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di
minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il
procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i
minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica
della persona offesa minorenne é assicurata, in ogni stato e grado
del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone
idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che
procede.
In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza dei servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".
Art. 12
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice
penale é aggiunto il seguente:
"Titolo II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela
della riservatezza - art.734-bis (divulgazione delle generalità o
dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). -
chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche
attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o
l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con
l'arresto da tre a sei mesi".
Art. 13
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale,
dopo il comma 1 é inserito il seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é
inserito il seguente:
"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui
all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti
gli atti di indagine compiuti".
Art. 14
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3 é inserito il seguente:
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 é
aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato
previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od
opportuno.
A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello
stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente
con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di
personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della
consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in
forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo
se richiesta dalle parti".
Art. 15
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale,
dopo il comma 3 é inserito il seguente:
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a
porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda
a porte chiuse anche solo per una parte di esso.
Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa éminorenne.
In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o
sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto".
Art.
16
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale é
sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per
l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le
modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione
delle patologie medesime.
Art.17
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, le parole:
"per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e
628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui
agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non
colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del
codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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