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TITOLO
I
DIRITTO
DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1
1.
Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito
denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto
del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184
è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184
è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. Il
minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della
propria famiglia.
2.
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto
3.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l’abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì
iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e
l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare
convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano
nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e
all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla
presente legge.
5.
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di
sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della
identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi
fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO
II
AFFIDAMENTO
DEL MINORE
Art.
2
1.
All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti
parole: «Titolo I-bis.
Dell’affidamento del minore».
2.
L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
2. – 1. Il minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha
bisogno.
2.
Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1,
è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo
familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o
privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello
in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i
minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo
presso una comunità di tipo familiare.
3.
In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto
anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1,
commi 2 e 3.
4.
Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5.
Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art.
3
1.
L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
3. – 1. I legali
rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore
affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del
codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore
in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito.
2. Nei
casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la
propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati
a tale incarico.
3. Nel
caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le
comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o
privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio».
Art.
4
1.
L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
4. – 1. L’affidamento
familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero
dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
3.
Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le
modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita
la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o
2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento,
deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i
minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti
di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4.
Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della
famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di
ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità
che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia
venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia
d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio
sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di
tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art.
5
1.
L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
5. – 1. L’affidatario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316
del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri
connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti
con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario
deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di
affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2.
Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la
famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera
delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3.
Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o
che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria».
TITOLO
III
DELL’ADOZIONE
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
6
1.
L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
6. – 1. L’adozione è
consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i
coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi
tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I
coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età
degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4.
Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo
stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre
anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte
le circostanze del caso concreto.
5. I
limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale
per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non
è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a
dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando
l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli
stessi adottato.
7. Ai
medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o
il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità
dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
8.
Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,
nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla
formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto
anni degli adottati».
Art.
7
1.
L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
7. – 1. L’adozione è
consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai
sensi degli articoli seguenti.
2.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere
adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel
corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato
sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento».
Capo
II
DELLA
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art.
8
1.
L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
8. – 1. Sono dichiarati in
stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel
quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma
1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e
tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con
l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art.
9
1.
L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
9. – 1. Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di
minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono
riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno
sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità
di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di
tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o
presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi.
3.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.
Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della
segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5.
Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare
la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del
codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».
Art.
10
1.
L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
10. – 1. Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il
ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del
minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore,
sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto
dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in
mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li
informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi
non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del
giudice.
3. Il
tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse
del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una
famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della
potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio
delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o
da un giudice da lui delegato.
5.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del
pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni
necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti
adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile».
Art.
11
1.
All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le
parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti:
«che abbiano rapporti significativi con il minore».
Art.
12
1.
All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai
sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».
Art.
13.
1.
L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
14. – 1. Il tribunale per
i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può
riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un
anno.
2.
La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune».
Art.
14
1.
L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
15. – 1. A conclusione
delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato
dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti
convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo;
b) l’audizione dei
soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite
ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità
dei genitori.
2.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza,
sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di
tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli
è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista,
ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3.
La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all’articolo 17».
Art.
15
1.
L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
16. – 1. Il tribunale per
i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e
qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per
lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2.
La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12,
nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del
minore.
3.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art.
16.
1.
L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
17. – 1. Avverso la
sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni,
entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e
il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La
sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre
parti.
2.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di
cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.
3. L’udienza
di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art.
17
1.
L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
18. – 1. La sentenza
definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La
trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo
a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione
al cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art.
18
1.
L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
21. – 1. Lo stato di
adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore,
in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8,
comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2
dell’articolo 15.
2.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o
su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4.
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato».
Capo
III
DELL’AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
Art.
19
1.
L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
22. – 1. Coloro che
intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni
caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi,
agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può
essere rinnovata.
2.
In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite,
se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti
locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di
minori di età superiore a cinque anni o con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4.
Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di
educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il
termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere
prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5.
Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio,
l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con
ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti
sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può
essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in
stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed
al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è
immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del
cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il
tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi
locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla
presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause
all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di
sostegno psicologico e sociale».
Art.
20
1.
L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
23. – 1. L’affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su
istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano
la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano
accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il
provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che
abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che
dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura
del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all’articolo 18.
3.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Capo
IV
DELLA
DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art.
21
1.
L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
25. – 1. Il tribunale per
i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un
anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico
ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3.
Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
4.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
5.
Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra
i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore,
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6.
La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel
caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art.
22
1.
L’articolo 26 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
26. – 1. Avverso la
sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione,
entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione
davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte
del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La
Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento
ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
d’ufficio alle parti per esteso.
2.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero
3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi.
4.
La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è
immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e
comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine
dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare
comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
5.
Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività
della sentenza».
Art.
23
1.
All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle
seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art.
24
1.
L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
28. – 1. Il minore
adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi
provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26,
comma 4. 3.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è
necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4.
Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà
dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che
l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione
e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche
al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio
sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato,
raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori
biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono
gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del
luogo di residenza.
6.
Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di
cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita
l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l’accesso alle notizie richieste.
7.
L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non
sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler
essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimo.
8.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO
IV
DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Capo
I
DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art.
25
1.
L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
44. – 1. I minori possono
essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al
minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente
rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di
madre;
b) dal coniuge nel caso in
cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi
nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2.
L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.
3.
Nei casi di cui alle lettere a),
c), e d)
del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a
chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non
separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4.
Nei casi di cui alle lettere a)
e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di
coloro che egli intende adottare».
Art.
26
1.
L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
45. – 1. Nel procedimento
di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il
consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
2. Se
l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In
ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo
legale rappresentante.
4. Quando
l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo
44, comma 1, lettera c),
deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo
di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il
proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione».
Art.
27
1.
L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
47. – 1. L’adozione
produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto
l’adottando possono revocare il loro consenso.
2.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima
della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza
dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l’adozione.
3.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell’adottante».
Art.
28
1.
L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
49. – 1. L’adottante
deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione
della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile.
2.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito
o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei
danni».
Capo II
DELLE
FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art.
29
1.
La lettera a) del terzo
comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente:
«a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare degli adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE
AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art.
30
1.
L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
313. - (Provvedimento del
tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla
adozione.
L’adottante, il pubblico ministero,
l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono
proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art.
31
1.
L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
314. - (Pubblicità) – La
sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita
dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve
essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della
adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre
ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o
della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME
FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art.
32
1.
All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può
essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti:
«deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della
legge n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età
inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge
n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle
seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art.
33
1.
All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di
cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art.
34.
1.
L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente:
«Art.
70. – 1. I pubblici
ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
2.500.000.
2. I
rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che
omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa
i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
5.000.000».
Art.
35.
1.
Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo
avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con
la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della
legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino
ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art.
36
1.
Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000».
Art.
37
1.
All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore
o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i provvedimenti di cui ai
commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un
difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».
Art.
38
1.
L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
80. – 1. Il giudice, se
del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può
disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000,
n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3.
Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di
astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le
regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche».
Art.
39
1.
Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della
giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle
rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la
funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza
all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3
e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge.
Art.
40
1.
Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e
non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore,
anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso
il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori
dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione
nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta
a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche
le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di
cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile,
attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i
minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza
trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della
giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non
debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
41
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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