Capo
I
Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
iscritti all'Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza
delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed
ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità
ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto
previsto dall'Articolo 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n.
56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere
psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni
ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone
di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera
consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante
dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare
particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della
sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari
della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle
loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi,
e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione
presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle
parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i
vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo
psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento
stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina
specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della
propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici
per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario,
formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare
le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del
cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi,
delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro
utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso,
dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita
la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni,
dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,
all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i
limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta
ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita
dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo
di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per
attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività
ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il
previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status
scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale
istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali
soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di
ritirare il consenso stesso.
Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della
ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla
fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni
dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.
Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non
sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve
essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e,
altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la
natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Articolo
10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare
loro sofferenze.
Articolo
11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non
rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo
rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali
effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste
dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è
venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in
presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua
prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale
consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in
ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela
psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora
si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica
del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad
informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento.
E' tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del
gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in
modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della
prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo
quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo
impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero
all'Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di
documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela
dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia
il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del
cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di
selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i
criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e
non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo
stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i
principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a
non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati
alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in
psicologia, ai tirocinanti ed agli specializzandi in materie
psicologiche.
Capo
II
Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente e non utilizza il proprio ruolo ed i propri
strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti
vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al
compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito
o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti lo
psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e
massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le
sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché
circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo,
dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti
circa la natura del suo intervento professionale e non utilizza, se
non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano
recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche
in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo
26
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di
compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta
dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio
dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a
ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l'attività professionale o comunque
arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi
diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a
persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni
significative di natura personale, in particolare di natura
affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le
suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del
rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi
diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad
esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei
confronti di Colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini
estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura
soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime
la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria
dell'instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine
dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente
preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le
finalità dell'intervento.
Capo III
Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della
propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro
e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia
ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle
sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne
la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto
ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi
negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai
risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti
a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano
tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo
psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio
dell'Ordine competente.
Articolo
37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.
Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della
prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo
psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad
altro professionista.
Articolo 38
Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del
decoro e della dignità professionale.
Capo IV
Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli
utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e
scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività
professionale devono essere ispirate a criteri di decoro
professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della
professione.
Capo V
Norme di attuazione
Articolo 41
E' istituito presso la "Commissione
Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito
atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di
raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli
regionali e provinciali dell'Ordine ed ogni altro materiale utile a
formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice
Deontologico.
Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice Deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di
approvazione, ai sensi dell'Articolo 28, comma 6, lettera c) della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
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