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DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 18.06.99
Suppl. Ord. n. 132 alla G.U. n. 165 del 16.07.99
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 aprile 1999;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano unificata con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;
VISTO il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro
;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Modificazioni allarticolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
Larticolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal
seguente:
"Art. 1
(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria
e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dellindividuo ed interesse
della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni
e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle
funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di
salute, dellequità nellaccesso allassistenza, della qualità delle cure
e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché
delleconomicità nellimpiego delle risorse.
3. Lindividuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal
Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale,
è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con
partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano
proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle
esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli
essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione.
(
) Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno,
la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per lanno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni
parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dellatto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31
luglio dellultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 3. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni
parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dellarticolo 1
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, dintesa con la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi
e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale.
Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:
- l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- l'assistenza distrettuale;
- l'assistenza ospedaliera.
6-bis. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie
di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale
le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
- non soddisfano il principio dellefficacia e dellappropriatezza, ovvero la
cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono
utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni
raccomandate;
- in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non
soddisfano il principio delleconomicità nellimpiego delle risorse, ovvero non
garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed
erogazione dellassistenza.
6-ter. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere
erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nellambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della
Sanità.
- Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30
novembre dellultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma
5.
- Il Piano sanitario nazionale indica:
- le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle
diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
- i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità
del Piano;
- la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua
disaggregazione per livelli di assistenza;
- gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il
miglioramento continuo della qualità dellassistenza, anche attraverso la
realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
- i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa
dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali;
- le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria,
prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
- le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione
continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
- le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire,
allinterno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare
lapplicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in
rapporto a quelli previsti.
7. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal
Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri competenti per materia, dintesa con la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanità:
- illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
- descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
- espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario
nazionale;
- riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani
sanitari regionali;
- fornisce indicazioni per lelaborazione delle politiche sanitarie e la
programmazione degli interventi.
9. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi
per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano
sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dellarticolo 2,
comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro
impegnate nel campo dellassistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni
sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
10. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i
relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario
nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
11. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione
dellapplicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di
settore, salva lautonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
12. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
linapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
13. Trascorso un anno dallentrata in vigore del Piano sanitario nazionale
senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è
consentito laccreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la
regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentita lAgenzia per i servizi sanitari regionali, dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
14. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le
istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui allarticolo 4, comma 12, alla
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo
etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono
da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore
dellassistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui allarticolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e
h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto
disposto dallarticolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della
predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.".
Art. 2
(Modificazioni allarticolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Allarticolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,
assicurandone il raccordo o linserimento nellorganismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del
comune nel caso in cui lambito territoriale dellAzienda unità sanitaria
locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero
il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui lambito territoriale
dellunità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio
del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto
alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa,
altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica
della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui
allarticolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nellambito della loro autonomia,
definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture
sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui allarticolo 17, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché leventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le
procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità
della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il
piano attuativo metropolitano è elaborato dallorganismo di cui al comma 2-quater,
ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
- larticolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali
assicurano attraverso servizi direttamente gestiti lassistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro, lassistenza distrettuale e lassistenza
ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e
private accreditate;
- i princìpi e criteri per ladozione dellatto aziendale di cui
allarticolo 3, comma 1-bis;
- la definizione dei criteri per larticolazione delle unità sanitarie locali in
distretti, da parte dellatto di cui allarticolo 3, comma 1-bis, tenendo
conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria
corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri
coerenti con quelli indicati allarticolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
- le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità
sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in
questultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- lorganizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis,
comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo
articolo;
- fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità
sanitarie locali di:
- anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dellammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel
bilancio preventivo annuale;
- contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a
dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione
regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi,
non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della
quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
- le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le
prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai
comuni ai sensi dellarticolo 2 comma 1, lettera l, della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dallentrata in vigore del
presente decreto le regioni istituiscono lelenco delle istituzioni e degli organismi
a scopo non lucrativo di cui allarticolo 1, comma 16.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione
non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies ,
il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e lAgenzia per i servizi
sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il
Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri lintervento sostitutivo,
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Lintervento adottato
dal Governo non preclude lesercizio delle funzioni regionali per le quali si è
provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
Art. 3
(Modificazioni allarticolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Larticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è
sostituito dai seguenti:
"1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano
i livelli essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, avvalendosi anche delle
aziende di cui allarticolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e
criteri stabiliti con la legge regionale di cui allarticolo 2, comma 2-sexies.
Latto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la
propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al
rispetto del vincolo di bilancio, attraverso lequilibrio di costi e ricavi, compresi
i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I
contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo
le norme di diritto privato indicate nellatto aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dellazienda il direttore generale e
il collegio sindacale. Il direttore generale adotta latto aziendale di cui al comma
1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dellazienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nellesercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore
sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento
delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si
avvale del Collegio di direzione di cui allarticolo 17 per le attività ivi
indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore
generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dellazienda, assumono diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la
formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.".
2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e), f); 6, quarto,
quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo periodo; 7 primo, secondo,
terzo, quarto, ottavo limitatamente alle parole "e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza", nono periodo; 8 e
13, primo, secondo, terzo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo periodo
dellarticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Dopo larticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui
al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di vacanza dellufficio. Scaduto tale termine, si applica
larticolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea;
- esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende,
strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni
precedenti la pubblicazione dellavviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica
e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dellarticolo 16-ter,
operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I
contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a
centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dallentrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto producono il certificato di cui al presente comma
entro diciotto mesi da tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dellattività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento
degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. Allatto
della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli
periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento
alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione
verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui
allarticolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
allarticolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione delloperato del direttore generale, salvo quanto
disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione
di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la
decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui allarticolo 2, comma 2-bis,
che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la
risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui
allarticolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui
allarticolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella
realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma
riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui
allarticolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo
della provincia in cui è situata lazienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di
diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo
e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai
trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali
della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dellincarico di
direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore
sanitario dallarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento
dellincarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui
allarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o
di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto. Laspettativa è concessa entro sessanta giorni
dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza
e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per lincarico conferito
nei limiti dei massimali di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto lonere da esse
complessivamente sostenuto allunità sanitaria locale o allazienda ospedaliera
interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dellinteressato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11,
siano iscritti allassicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto
nei limiti dei massimali previsti dallarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, è versata dallunità sanitaria locale o dallazienda
ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dellinteressato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
luglio 1995, n. 502 si applica il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è
regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per
la programmazione delle assunzioni si applica larticolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei
contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi.
"Art. 3-ter
(Collegio sindacale)
- Il collegio sindacale:
- verifica lamministrazione dellazienda sotto il profilo economico;
- vigila sullosservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di
cassa;
- riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di questultima,
sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato
sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno
semestrale, una propria relazione sullandamento dellattività dellunità
sanitaria locale o dellazienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei
sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata lazienda
stessa.
- I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo,
anche individualmente.
- Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui
due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei
sindaci; per le aziende ospedaliere questultimo componente è designato
dallorganismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
- I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio
sindacale di cui al presente articolo.
"Art. 3-quater
(Il distretto)
- La legge regionale disciplina larticolazione in distretti dellunità
sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui
allarticolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dallatto aziendale di cui
allarticolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno
sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche
geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente,
disponga diversamente.
- Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività
sanitarie e sociosanitarie di cui al successivo articolo 3-quinquies, nonché il
coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali,
inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di
salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto
è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità
separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.
- Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative:
- prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui all' articolo 3-quinquies;
- determina le risorse per lintegrazione socio-sanitaria di cui allarticolo 3-septies
e le quote rispettivamente a carico dellunità sanitaria locale e dei comuni,
nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
- è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci
di distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa,
limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle
priorità stabilite a livello regionale.
- Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono
disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di
salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza
territoriale coincide con quella dellunità sanitaria locale o la supera il Comitato
dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.
"Art. 3-quinquies
(Funzioni e risorse del distretto)
- Le regioni disciplinano lorganizzazione del distretto in modo da garantire:
- lassistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il
necessario coordinamento e lapproccio multidisciplinare, in ambulatorio e a
domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia
medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
- il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le
strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale,
nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate;
- lerogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da
specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza
sanitaria se delegate dai comuni.
- Il distretto garantisce:
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
- attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dellinfanzia, della
donna e della famiglia;
- attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
- attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
- attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con
particolare riferimento ai servizi alla persona.
"Art. 3-sexies
(Direttore di distretto)
- Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce
le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire laccesso della popolazione
alle strutture e ai servizi, lintegrazione tra i servizi e la continuità
assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con
i sindaci del distretto.
- Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi
distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di
medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti
ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
- L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente
dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e
un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un
corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
- La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3
e 3-quinquies, comma 2, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei
princìpi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non
disponga, si applicano le predette disposizioni.
"Art. 3-septies
(Integrazione sociosanitaria)
- Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
- Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale
che hanno lobiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
- Latto di indirizzo e coordinamento di cui allarticolo 2, comma 1, lettera n),
della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la
solidarietà sociale, individua, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a)
e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle
unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica
il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a
rilievo sanitario.
- Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono
prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
- Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle
aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le
modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
- Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che
provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi
dellarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione
determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di
quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. (
)
- Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro
per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata
allinterno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi
sociosanitari.
- Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1,
lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali
comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle
prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti
per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.(
)
"Art. 3-octies
(Area delle professioni sociosanitarie)
- Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinata l'istituzione all'interno
del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
- Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, sentito il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e
acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei
servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
- Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria .
- Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nellarea
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma
universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarietà sociale, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dellarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri
generali determinati con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo
conto dellesigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze
delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà
universitarie.
- Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
Art. 4
(Modificazioni allarticolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Il comma 1 dellarticolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
così sostituito:
"1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica,
nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle
modalità di cui al comma 2, possono essere costituiti o confermati in aziende,
disciplinate dallarticolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle
disposizioni attuative dellarticolo 11, comma 1, lettera b)
della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui allarticolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede
di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le
disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino
all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla
dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale
e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso
diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove
insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni
attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove
tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000.
- Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
introdotti i seguenti commi:
"1-bis. Nellambito della riorganizzazione della rete
dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere
dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura,
disciplinata dallatto di cui allarticolo 3, comma 1-bis, in coerenza
con larticolo 17-bis;
- disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una
contabilità per centri di costo;
- presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le specificazioni di
cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni;
- dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dellatto di indirizzo e
coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive
modificazioni, secondo le specificazioni contenute nellAtto di intesa tra Stato e
regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
- ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale
e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione
della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri
regionali di minore complessità;
- attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dellultimo triennio, per
pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al
valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna;
- indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario , nel
corso dellultimo triennio, superiore ad almeno il venti per cento del valore medio
regionale;
- disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per
consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di
erogazione di prestazioni sanitarie.
I requisiti di cui alle lettere c) e d) non si applicano
agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede
alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il
solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale.
1-ter. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie
indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dal
comma 1-bis. Entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto
il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa
verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le
proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire
in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio
dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti
ospedali.
1-quater. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e
comunque dopo tre anni dallentrata in vigore del presente decreto, la regione
procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare
lequilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito
territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei
requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo
le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua lunità
sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi.
1-quinquies. I presìdi attualmente costituiti in aziende
ospedaliere, con esclusione dei presìdi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere
confermati per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui
al comma 1-ter. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma,
ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la
procedura di cui allultimo periodo del comma 1-quater; ove i requisiti
sussistano, si procede ai sensi del comma 1-ter.
1-sexies. Le regioni definiscono le modalità
dellintegrazione dellattività assistenziale delle aziende di cui al comma 1
nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie
locali in rapporto alle esigenze assistenziali dellambito territoriale in cui
operano, anche ai sensi dell'articolo 3-septies.
1-septies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai
sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui
al comma 12.
3. Sono abrogati i commi 2, lettera a), primo periodo e lettera b),
4, 7, 7-bis e 7-ter dellarticolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 5
(Modificazioni allarticolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Larticolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal
seguente:
"Art. 5
(Patrimonio e contabilità)
"1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni
mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti
loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti
amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nellesercizio della
propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno
disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando
le disposizioni di cui allarticolo 830, comma 2, del codice civile. Gli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano
per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile
degli stessi, soggetti alla disciplina dellarticolo 828, comma 2, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo
per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a
finalità rientranti nellambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal
pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni emanano norme per la gestione
economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e
modificato con d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
- la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
- ladozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio
preventivo economico annuale relativo allesercizio successivo;
- la destinazione delleventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali
disavanzi di esercizio;
- la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che
consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- lobbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centri di costo e responsabilità.
- il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali
dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali
ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali
voci e per consentire allAgenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con
decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui allarticolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
allarticolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina
contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità
finanziaria è soppressa.".
- Dopo larticolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è aggiunto il
seguente:
"Art. 5-bis
(Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico)
- Nellambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti
dallarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può
stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità
finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, accordi di programma con le regioni e con
altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria
nellarco pluriennale degli interventi, laccelerazione delle procedure e la
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle
strutture sanitarie.
- Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di
monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari
fra i soggetti partecipanti allaccordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti
statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti
pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti
allattuazione.
- In caso di mancata attivazione del programma oggetto dellaccordo entro i termini
previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della
sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti
pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e
di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.".
Art. 6
(Integrazioni allarticolo 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992,n.502)
- Dopo larticolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 6-bis
(Protocolli dintesa tra le regioni, le università
e le strutture del Servizio sanitario nazionale)
- Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di protocolli
dintesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario
nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le strutture universitarie per
lo svolgimento delle attività assistenziali e le strutture per la formazione
specialistica e i diplomi universitari.
- Fino allemanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di
cui al decreto dei Ministri della sanità e delluniversità e della ricerca
scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto 1997.
- Fino allemanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate,
per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto
concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto del Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
"Art. 6-ter
(Fabbisogno di personale sanitario)
- Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli
altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il
fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in
ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai soli fini della programmazione da parte del Ministero delluniversità e della
ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura
è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante
personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio
sanitario nazionale.
- A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
- obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da
quelli regionali;
- modelli organizzativi dei servizi;
- offerta di lavoro;
- domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già
formato, non ancora immesso nellattività lavorativa.
- Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire
al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la
determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di
inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede allacquisizione dei
dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli
oneri a tal fine sostenuti.
Art. 7
(Modificazioni allarticolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
- Larticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
abrogato.
- Dopo larticolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 7-bis
(Il dipartimento di prevenzione)
- Le regioni disciplinano listituzione e lorganizzazione del dipartimento
della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e
degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione è struttura
operativa dellunità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute
collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e
delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
- A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale,
mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dellazienda
sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di
diverse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attività della unità
sanitaria locale, formulando proposte dintervento nelle materie di competenza e
indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
Art. 7-ter
(Funzioni del dipartimento di prevenzione)
- In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di
prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica
anche a supporto dellautorità sanitaria locale:
- profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con
riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi
agli ambienti di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle
popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza
veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti
di origine animale;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di
promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Art. 7-quater
(Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
Il dipartimento di prevenzione opera nellambito del Piano attuativo locale, ha
autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di
responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i
dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione
aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dellassetto organizzativo e
della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica,
della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria,
prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a:
- igiene e sanità pubblica;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- sanità animale;
- igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
- Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto
allomogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché
alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.
- I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di autonomia
tecnico-funzionale ed organizzativa nellambito della struttura dipartimentale, e
rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle
risorse economiche attribuite.
- Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere,
secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina
legale e necroscopica.
Art. 7-quinquies
(Coordinamento con le Agenzie regionali per lambiente)
Il Ministro della sanità ed il Ministro dellambiente, dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stipulano, nellambito delle rispettive competenze, un accordo
quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute
e dellambiente che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi
operativi.
Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie
e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni
tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la
protezione dellambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con
particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del
rischio. Tali accordi devono comunque garantire lerogazione delle prestazioni
richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti
istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai
presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei
confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la
protezione dellambiente.
"Art. 7-sexies
(Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari
del Ministero della sanità)
- I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione
regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento
delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto
allattività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici
veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi
comunitari.".
"Art. 7-septies
(Funzioni di profilassi internazionale)
- Nellambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene
pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 e al decreto
ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 118
giugno 1985 ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci,
persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero
della sanità, sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali
territorialmente competenti.".
Art. 7-octies
(Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro)
- Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dellarticolo 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli
articolo 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare
attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unità sanitarie locali, cui
spetta la vigilanza sullambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e
dellINAIL, nonché delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto
previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare
gli articoli 25 e 27.
- Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attività
destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo
con gli organismi paritetici previsti dallarticolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.".
Art. 8
(Modificazioni allarticolo 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Allarticolo 8, i commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
- Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dellarticolo 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei
seguenti principi:
- prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dallassistito, nel
rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è
tacitamente rinnovata;
- regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dellassistito nel
corso dellanno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;
- disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo
che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi
pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio
medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività
libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di
escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d);
il medico sia tenuto a comunicare allazienda unità sanitaria locale lavvio
dellattività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al
fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nellaccesso
a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici
che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti
professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dellassistito o lesercizio di attività
libero professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano limmediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale;
- ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per
ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle
funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento
degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti
livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in
considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi
nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla
lettera f);
- garantire lattività assistenziale per lintero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e lintegrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche
convenzioni, fra lattività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme
di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;
- prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nellambito degli indirizzi nazionali, individuano
gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di
spesa programmati dei medici singoli od associati, in coerenza con gli obiettivi ed i
programmi di attività del distretto;
- disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli
obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
- disciplinare laccesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale secondo parametri definiti nellambito degli accordi regionali,
in modo che laccesso medesimo sia consentito ai medici forniti dellattestato
di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo
equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la
graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dellattestato, al fine di riservare
loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura delle zone
carenti;
- regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, al fine di
prevenire lemergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi
medici dai rapporti convenzionali in atto;
- prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di
convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici
obiettivi definiti in ambito convenzionale;
- prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora
nellambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano
a tali medici lincarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei
ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nellambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle
attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dellart. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni possono individuare aree
di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono linstaurarsi di un rapporto dimpiego. A
questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico
a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di
incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti
dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui
allarticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e previo giudizio di
idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono
prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza
sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.
1-ter. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 è inserito il seguente
periodo: "In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, laccordo
collettivo nazionale disciplina ladeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di
flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità
interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella
assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n.449.
1-quater. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9
dellarticolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
1-quinquies. Dopo larticolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis
(Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)
- Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui
allarticolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi
dellarticolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
allarticolo 8-quinquies.
- I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti
nellambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi
contrattuali. Laccesso ai servizi è subordinato allapposita prescrizione,
proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
- La realizzazione di strutture sanitarie e lesercizio di attività sanitarie,
lesercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e
lesercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono
subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 8-ter,
dellaccreditamento istituzionale di cui allarticolo 8-quater, nonché
alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies.
La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.
Art. 8-ter
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e allesercizio di attività
sanitarie e sociosanitarie)
- La realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di
nuove strutture, alladattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa
utilizzazione, allampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in
altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo
o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,
ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a
ciclo continuativo o diurno.
L'autorizzazione allesercizio di attività sanitarie è,
altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie,
ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 3, nonché per le strutture
esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi.
- Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce,
nellesercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni, la
verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è
effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
laccessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di
nuove strutture.
- Lesercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture
pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici
e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi
dellarticolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri
direttivi previsti dallarticolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di
modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 1, nonché i
relativi requisiti minimi.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni
determinano:
- le modalità e i termini per la richiesta e leventuale rilascio della
autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione allesercizio
di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame
dellistanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente;
- gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità
produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente
interessati.
Art. 8-quater
(Accreditamento istituzionale)
Laccreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture
autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva
dellattività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per
la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse
allassistenza integrativa di cui allarticolo 9. La regione provvede al
rilascio dellaccreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture
pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente
comma, alle strutture private non lucrative di cui allarticolo 1, comma 16, e
alle strutture private lucrative.
- La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti
del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies.
I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per laccreditamento e vincolo per la
definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture
accreditate, così come definiti dallarticolo 8-quinquies.
- Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dellarticolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentiti lAgenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la
Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti
i criteri generali uniformi per:
- la definizione dei requisiti ulteriori per lesercizio delle attività sanitarie
per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei
professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;
- la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità
della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia
possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno
programmato, in modo da assicurare unefficace competizione tra le strutture
accreditate;
- le procedure ed i termini per laccreditamento delle strutture che ne facciano
richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dellistanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica
periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa;
- Latto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
- garantire leguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori
richiesti per il rilascio dellaccreditamento e per la sua verifica periodica;
- garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente
normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le
strutture;
- assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e
tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla
tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori
dei servizi;
- garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di
organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla
qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;
- prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale
tra pari;
- prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e
continuativa dellappropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità,
interni alla struttura e interaziendali;
- prevedere laccettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e
sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dellarticolo 8-octies;
- prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla
verifica dellattività svolta e alla formulazione di proposte rispetto
allaccessibilità dei servizi offerti, nonché ladozione e
lutilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i
cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
- disciplinare lesternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi
allassistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per
i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e
coordinamento;
- indicare i requisiti specifici per laccreditamento di funzioni di particolare
rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla
competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche
necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla
programmazione nazionale;
- definire criteri per la selezione degli indicatori relativi allattività svolta ed
ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
- definire i termini per ladozione dei provvedimenti attuativi regionali e per
ladeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate;
- indicare i requisiti per laccreditamento istituzionale dei professionisti, anche
in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi
acquisiti nellambito del programma di formazione continua di cui allarticolo
16-ter;
- individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre
strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza
delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessità dell'organizzazione interna;
- prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle
strutture sociosanitarie, ove compatibili.
- Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore dellatto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per laccreditamento, nonché il
procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda laccreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi
professionali interessati.
- Entro centoventi giorni dallentrata in vigore dellatto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle
strutture temporaneamente accreditate ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.
- Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di
nuove attività in strutture preesistenti, laccreditamento può essere concesso, in
via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e
della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione
automatica dellaccreditamento temporaneamente concesso.
- In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato secondo le
modalità di cui al comma 3, lettere c) e d), le regioni e le unità
sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies,
sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale.
In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dellarticolo 13, si procede, con le modalità di cui
allarticolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dellaccreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al
concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art. 8-quinquies
(Accordi contrattuali)
Le regioni, entro sessanta giorni dallentrata in vigore del presente decreto,
definiscono lambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
- individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle
unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del
loro rispetto;
- indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate,
con lindicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare,
secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate
dal Piano sanitario nazionale;
- determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei
servizi di emergenza;
- criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano
erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto
del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
- In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali,
anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano:
- gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
- il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nellambito territoriale
della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia
e per modalità di assistenza;
- i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità,
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente
risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria
delle funzioni incluse nellaccordo, da verificare a consuntivo sulla base dei
risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni
regionali di cui al comma 1, lettera d);
- il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi
pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
secondo quanto previsto dallarticolo 8-octies.
Art. 8-sexies
(Remunerazione)
- Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato
negli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies e determinato in
base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nellambito e per conto
della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento
globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono
remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le
attività di cui al comma 3 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
- Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che
rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
- programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e
sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga
durata o recidivanti;
- programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del
servizio reso alla persona;
- attività svolte nellambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
- programmi di assistenza a malattie rare;
- attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e
di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui
allatto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1992;
- programmi sperimentali di assistenza;
- programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il
mantenimento e monitoraggio del donatore, lespianto degli organi da cadavere, le
attività di trasporto, il coordinamento e lorganizzazione della rete di prelievi e
di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.
2-bis. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con
apposito decreto del Ministro della sanità, sentita lAgenzia per i servizi sanitari
regionali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume
dellattività svolta.
- La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è
determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza
ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e
alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le
attività rientranti nelle funzioni di cui al precedente comma.
- Il Ministro della sanità, sentita lAgenzia per i servizi sanitari regionali,
dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dellarticolo 120, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono lunità di prestazione o di
servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi
generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate,
preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della
assistenza. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni,
adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture
secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse.
- Con la procedura di cui al comma 4, sono effettuati periodicamente la revisione del
sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,
tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle
relative previsioni di spesa, dellinnovazione tecnologica e organizzativa, nonché
dellandamento del costo dei principali fattori produttivi.
- Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dellassistenza
protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, anche
prevedendo il ricorso allassistenza in forma indiretta.
- Il Ministro della sanità, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita lAgenzia
per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per
la compensazione dellassistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di
residenza. Nellambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche
intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo
delle strutture e lautosufficienza di ciascuna regione, nonché limpiego
efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.
Art. 8-septies
(Prestazioni erogate in forma indiretta)
- I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle
regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle
corrispondenti tariffe regionali di cui al comma 4 dellarticolo 8-sexies.
Entro diciotto mesi dallentrata in vigore del presente decreto è abolita
lassistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di
assistenza sanitaria all'estero.
Art. 8-octies
(Controlli)
- La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e
controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i
soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle
prestazioni rese.
- Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la
definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei
programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta elemento di verifica
per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del
contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonché per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali
dipendente dalle aziende interessate.
- Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita lAgenzia per i servizi sanitari
regionali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei
criteri di cui allarticolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la
regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità
della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione
dellatto di indirizzo e coordinamento di cui al precedente comma, entro sessanta
giorni determinano:
- le regole per lesercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione
delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
- il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le
modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
- lorganizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;
- i programmi per promuovere la formazione e laggiornamento degli operatori addetti
alla gestione della documentazione clinica e alle attività di controllo.
- Latto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i criteri
per la verifica di:
- validità della documentazione amministrativa attestante lavvenuta erogazione
delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte;
- necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con
particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
- appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza;
- risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei
servizi.".
Art. 9
(Modificazioni allarticolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
Larticolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal
seguente:
Art. 9
(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)
- Al fine di favorire lerogazione di forme di assistenza sanitaria integrative
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque
direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a
potenziare lerogazione di trattamenti e prestazioni eccedenti i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza di cui allarticolo 1, definiti dal Piano sanitario
nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
- La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere lindicazione
"fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non
può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.
- Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le
fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
- accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati
o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
- regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
- deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da
organizzazioni non lucrative di cui allarticolo 1, comma 16 operanti nei settori
dellassistenza socio-sanitaria o dellassistenza sanitaria;
- deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di
mutuo soccorso riconosciute;
- atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano
lesplicita assunzione dellobbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti.
- Lambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è
rappresentato da:
- prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e
con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;
- prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dellassistito, inclusi
gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dellassistito
di cui allarticolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e
semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dellassistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono
comprese :
- le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non
accreditate;
- le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario
nazionale;
- l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio
sanitario nazionale e comunque con lesclusione dei programmi di tutela della salute
odontoiatrica nelletà evolutiva e dellassistenza odontoiatrica e protesica a
determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
5-bis. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere
della Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della disciplina
del trattamento fiscale ai sensi del comma 9, sono individuate le prestazioni relative
alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c)
del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
6. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare
con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da
almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono
partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.
7. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del
trattamento fiscale ai sensi del comma 9, è emanato, su proposta del Ministro della
sanità, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento contenente le disposizioni relative allordinamento dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina: a) le modalità di
costituzione e di scioglimento; b) la composizione degli organi di amministrazione e di
controllo; c) le forme e le modalità di contribuzione; d) i soggetti destinatari
dellassistenza; e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore
e al suo nucleo familiare; f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale.
- La vigilanza sullattività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
è disciplinata dallarticolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti:
lanagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono
iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale;
losservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui
funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 7.
- Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dellentrata
in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133."
Art. 10
(Modificazioni allarticolo 9-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Larticolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 9-bis
(Sperimentazioni gestionali)
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio
sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste
a capitale pubblico e privato.
- Il programma di sperimentazione è proposto dalla regione interessata, motivando le
ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità
dellassistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed
evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti
criteri:
- privilegiare nellarea del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale individuate dallarticolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non
superiore al quarantanove per cento;
- prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota
sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
- disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che
partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali
o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
- definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti
pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di
escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere
e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona ;
- individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione
di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento
del risultato della avviata sperimentazione.
- La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, avvalendosi dellAgenzia per i servizi sanitari regionali,
verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della
qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati
per la gestione di compiti diretti di tutela della salute.. Al termine del primo triennio
di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano
i provvedimenti conseguenti.
- Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al precedente comma, è fatto
divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali
aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della
salute.".
Art. 11
(Modificazioni allarticolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Dopo larticolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, è aggiunto il
seguente:
"Art. 12-bis
(Ricerca sanitaria)
- La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio
sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma
di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.
- Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio
sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per
la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori
principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione
contribuisce la comunità scientifica nazionale.
- Il Ministero della Sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria,
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il
programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei
programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro
della sanità, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato
dalla quota di cui allarticolo 12, comma 2.
- Il programma di ricerca sanitaria:
- individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della
popolazione;
- favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione
dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli
strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
- individua gli strumenti di valutazione dellefficacia, dellappropriatezza e
della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di
analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento
agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
- favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione
multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
- favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i
cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere linformazione
corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
- favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
lautovalutazione della attività degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e
il monitoraggio dei risultati conseguiti.
- Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di
ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli
organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli
obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il
Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
- Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni,
dallIstituto superiore di sanità, dallIstituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro, dallAgenzia per i servizi sanitari regionali, dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere,
sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio
nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese
pubbliche e private.
- Per lattuazione del programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa
degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per luniversità e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca
biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone loggetto, le modalità di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche. .
- Il Ministero della sanità, nellesercizio della funzione di vigilanza
sullattuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di
metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la qualità e la
indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.
- Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici
istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio
1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle
indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
- Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la
ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
- segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi
o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le
conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- coordina le valutazioni eticoscientifiche di sperimentazioni cliniche
multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;
- esprime parere su ogni questione tecnicoscientifica ed etica concernente la
materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e
dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.
- Le regioni formulano proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria
di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di
singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nellambito del Servizio sanitario regionale.".
Art. 11-bis
(Modificazioni allarticolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- All'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al comma 2, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:
"Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono
forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato
nella tutela del diritto alla salute
nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla
valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale.".
Art. 12
(Modificazioni allarticolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Larticolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dai
seguenti:
"Art. 15.
(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)
1. Fermo restando il principio dellinvarianza della spesa, la
dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed
in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità
ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione
delle funzioni dirigenziali nonché per lassegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali e per lattribuzione del relativo trattamento economico
accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del
risultato.
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente
decreto.
3. Lattività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dallautonomia tecnico-professionale i
cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono
progressivamente ampliati. Lautonomia tecnico-professionale, con le connesse
responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale,
nellambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e
verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati allefficace utilizzo
delle risorse e allerogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il
dirigente, in relazione allattività svolta, ai programmi concordati da realizzare
ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
4. Allatto della prima assunzione , al dirigente sanitario sono
affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto
degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di
collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il
dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di
attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento
delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di
appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare,
alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le
procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di
attività con valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive,
di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico
di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine
dellincarico . Le verifiche concernono le attività professionali svolte ed i
risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore
generale e presieduto dal direttore del dipartimento. Lesito positivo delle
verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di
maggior rilievo, professionali o gestionali.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni
di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nellambito degli
indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante
direttive a tutto il personale operante nella stessa, e ladozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile
dellefficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a
coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo
quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387.
8. Lattestato di formazione manageriale di cui allarticolo
5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n.484, come modificato dallarticolo 16-quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno
dallinizio dellincarico; il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dellincarico, determina la decadenza
dallincarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a partecipare al primo corso di
formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti già confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dellattestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità
di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del presente decreto. (
)
Art. 15-bis
(Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura.)
- Latto aziendale di cui allarticolo 3, comma 1-bis, disciplina
lattribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di
struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che
impegnano lazienda verso lesterno, per lattuazione degli obiettivi
definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
- La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e
le modalità stabiliti nellatto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza
sanitaria, delle disposizioni di cui allarticolo 15-ter. Il rapporto dei
dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza
sanitaria dallarticolo 15-sexies.
- Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In
conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in
organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti
collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti
soppressi .
Art.15-ter
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 sono attribuiti, a
tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella
contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine
disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti
nellatto aziendale di cui allarticolo 3, comma 1-bis , tenendo conto
delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facoltà di
rinnovo. Ai predetti incarichi si applica larticolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni .
2. Lattribuzione dellincarico di direzione di struttura
complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei
selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette
anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve (
). La
commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dellincarico, di cui
uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla
costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le
procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
(
)
- I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni
di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca
nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
- Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o
impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal
responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica
larticolo 2103, comma primo, del codice civile. (
)
Art. 15-quater
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo
contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano optato per lesercizio
dellattività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di
lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per lesercizio dellattività libero
professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a
comunicare al direttore generale lopzione in ordine al rapporto esclusivo. In
assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto
esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può
chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo
ai sensi dellarticolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti
delle risorse destinate alla contrattazione collettiva .
Art. 15-quinquies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari)
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite
dallazienda, nellambito della posizione ricoperta e della competenza
professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario
contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta lesercizio
dellattività professionale nelle seguenti tipologie:
- il diritto allesercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori
dellimpegno di servizio, nellambito delle strutture aziendali individuate dal
direttore generale dintesa con il collegio di direzione strategia; salvo quanto
disposto dal comma 11 dellarticolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in
équipe, al di fuori dellimpegno di servizio, allinterno delle strutture
aziendali;
- la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da
singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dellimpegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dellazienda con le predette
aziende e strutture;
- la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a
pagamento da terzi allazienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori
dellimpegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dallazienda stessa, sentite le équipe dei servizi
interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c) e
d) e i criteri per lattribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari
interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal
direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di
concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, lattività libero
professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni
superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero
professionale nel rispetto dei seguenti principi: lattività istituzionale è
prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per
i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti
dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi
prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe; lattività libero
professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate
penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto allattività stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dellattività di cui al comma 2 non è
consentito luso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si
intende larticolazione organizzativa alla quale è attribuita, dallatto
aziendale di cui allarticolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse
umane, tecniche o finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i
dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui allatto di
indirizzo e coordinamento previsto dallarticolo 8-quater, comma 3. Fino
allemanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le
strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello
dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai
sensi della pregressa normativa, conservano lincarico di direzione di struttura
complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre
1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo
livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato
nellincarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica
non positiva o di non accettazione dellincarico con rapporto esclusivo, al dirigente
è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in
conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per
gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui
allarticolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382,
con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli
gestionali e funzionali di cui allarticolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15-sexies
(Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari
che svolgono attività libero-professionale extramuraria.)
- Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai
sensi dellarticolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano
comunicato al direttore generale lopzione per lesercizio della libera
professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale
disponibilità nellambito dellimpegno di servizio, per la realizzazione dei
risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le
aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse
devono essere effettuate.
Art. 15-septies
(Contratti a tempo determinato)
- I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di
particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo
determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che
non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
- Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli
previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della
dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per
lattribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da
quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti
con le esigenze che determinano il conferimento dellincarico.
- Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti
collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
- Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dellanzianità di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di
direttive regionali, comportano lobbligo per lazienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
Art. 15-octies
(Contratti per lattuazione di progetti finalizzati)
- Per lattuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dellattività
ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti
delle risorse di cui allarticolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo
determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di
diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale
nonché di abilitazione allesercizio della professione, ove prevista.
Art.15-nonies
(Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica
e per la cessazione dei rapporti convenzionali.)
- Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva lapplicazione
dellarticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. E abrogata
la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro
i quali hanno già ottenuto il beneficio.
- Il personale medico universitario di cui allarticolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle
ordinarie attività assistenziali di cui allarticolo 6, comma 1, nonché dalla
direzione delle strutture assistenziali,. al raggiungimento del limite massimo di età di
sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle predette attività e
direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà
compiuto sessantasei e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto
sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi
attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le aziende sanitarie ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del
suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente
correlate all'attività didattica e di ricerca.
- Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del
personale a rapporto convenzionale di cui allarticolo 8. In sede di rinnovo delle
relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.
- Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per lattività svolta, in
qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti accreditati ai sensi
dellarticolo 8.
Art. 15-decies
(Obbligo di appropriatezza)
- I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario
nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o
accertamenti diagnostici a pazienti allatto della dimissione o in occasione di
visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai
medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti
diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale.
- In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di
impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali
non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di
prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le
limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e prevedono
conseguenze in caso di infrazione.
- Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dallarticolo 32, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di
cui al comma 1."
"Art. 15-undecies
(Applicabilità al personale di altri enti)
- Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del
personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al
personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso
le strutture pubbliche.".
Art. 13
(Integrazioni allarticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
Dopo larticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono inseriti
i seguenti:
Art. 16-bis
(Formazione continua)
- Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende laggiornamento
professionale e la formazione permanente. Laggiornamento professionale è
lattività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto
larco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente
comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con lobiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.
- La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi
profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari,
organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto,
nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività
di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 del
presente decreto è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura
prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla Commissione di cui allart. 16-ter.
Art. 16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua)
- Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, è nominata una Commissione nazionale per la
formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal
Ministro della sanità ed è composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal
Ministro della sanità e laltro rappresentato dal Presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da dieci
membri, di cui due designati dal Ministro della sanità, due dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno
dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto
sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate
in ordine alle materie di competenza della Commissione.
- La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi
di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e
adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di
formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il
riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce
altresì i requisiti per laccreditamento delle società scientifiche nonché dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della
sussistenza dei requisiti stessi.
- Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi
professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi
regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi
formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di
specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale
secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle
attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione
continua.
Art. 16-quater
(Incentivazione della formazione continua )
- La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero
professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
- I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato
individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il
personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito
dalla Commissione nazionale.
- Per le strutture sanitarie private ladempimento, da parte del personale sanitario
dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dellobbligo di partecipazione
alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono
requisito essenziale per ottenere e mantenere laccreditamento da parte del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 16-quinquies
(Formazione manageriale)
- La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento
degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per
lesercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei
medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. In sede
di prima applicazione, tale formazione si consegue, dopo lassunzione
dellincarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il
Ministero della sanità ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi
anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui
allarticolo 16-quinquies, i corsi per la formazione di cui al comma 1,
tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i
criteri in base ai quali lIstituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi
per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dellarea
di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
- Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui
allarticolo 16-ter, sono definiti i criteri per lattivazione dei corsi
di cui al comma 2, con particolare riferimento allorganizzazione e gestione dei
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse
umane e allorganizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi
stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
- Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale dirigente del ruolo
sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui allarticolo
4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al
personale degli enti e strutture pubbliche indicate allarticolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la
disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.
Art. 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
- Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata,
individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso
dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui allarticolo 16-ter,
ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e
dellaggiornamento del personale sanitario.
- La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e
dipartimenti le attività formative di competenza regionale ed attribuisce agli stessi la
funzione di coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale
che collaborano con luniversità al fine della formazione degli specializzandi e del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.".
Art. 14
(Modificazioni allarticolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Larticolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dai
seguenti:
Art. 17
(Collegio di direzione)
- In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si
avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle
attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di
direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla
valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore
generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di
attività dell'azienda, la organizzazione dei servizi, anche in attuazione del modello
dipartimentale e dell'utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi.
- La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione,
prevedendo la partecipazione del direttore sanitario ed amministrativo, di direttori di
distretto, di dipartimento e di presidio.
Art. 17-bis
(Dipartimenti)
- L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte
le attività delle Aziende sanitarie.
- Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con
incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore
di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta
lattribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa
e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e
corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli
obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il
piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la
direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle
attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di
verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli
operatori assegnati al dipartimento.
- La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché
le modalità di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di
dipartimento.
Art. 15
(Modificazioni allarticolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
- Dopo larticolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunti
i seguenti:
Art. 19-bis
(Commissione nazionale per laccreditamento
e la qualità dei servizi sanitari)
- E istituita, presso lAgenzia per i servizi sanitari regionali, la
Commissione nazionale per laccreditamento e la qualità dei servizi sanitari. Con
regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di
organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di
riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità.
- La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e
avvalendosi del supporto tecnico dellAgenzia per i servizi sanitari regionali,
svolge i seguenti compiti:
- definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla
verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e
private di cui all'art. 8-quater, comma 5;
- valuta lattuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per
le strutture private;
- esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette
annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione
sullattività svolta.
- Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della attuazione del
modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati
della attività di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di
accreditamento.
Art. 19-ter
(Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e
dellefficienza del Servizio sanitario nazionale)
- Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'articolo 28, comma
10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministro della sanità, sentita
lAgenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento
relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell'assistenza anche in
relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello
comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree
di offerta e ai parametri per la valutazione dellefficienza, delleconomicità
e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli
eventuali scostamenti osservati.
- Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dellAgenzia per i servizi
sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed
elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.
- Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta
sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui
al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo
sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662. La convenzione:
- stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei
programmi operativi secondo stati di avanzamento;
- definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di
avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali;
- individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei
finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati;
- disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi
concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei ministri secondo le
procedure e le garanzie di cui all'articolo 2-octies.
Art. 19-quater
(Organismi e commissioni)
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle
amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19-quinquies
(Relazione sugli effetti finanziari)
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere
sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari,
in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal
presente decreto.
Art. 19-sexies
(Norme transitorie)
- I collegi sindacali di cui all'articolo 3-ter sono costituiti entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla loro costituzione, le
funzioni di cui all'articolo 3-ter sono svolte dai collegi dei revisori in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le procedure per il conferimento egli incarichi di secondo livello della dirigenza
sanitaria con avvisi pubblici già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono portate a termine secondo le norme vigenti.
- Sono fatti salvi i concorsi per l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria
già banditi, nonché le graduatorie esistenti ed ancora valide.
(da "Il Sole 24 ore")
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